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La Formazione
OBBLIGHI ESSENZIALI CUI E' NECESSARIO ADEMPIERE PER GESTIRE UFFICIO DI INTERMEDIAZIONE
(a cura di G.Leardi)
Art. 13
(Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
Art. 11
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
c) 'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.
4.
I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.
5. La polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione ed essere rinnovate annualmente.
Art. 35
(Modalità di esercizio dell'attività)
1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.
Art. 36
(Obblighi di comunicazione)
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:
a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
b) entro venti giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività.
Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.
Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro,
comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12, gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
4.. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.
5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
6.. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all'allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.
7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.
Art. 37
(Adempimenti annuali)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4 e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovverso alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento del contributo di vigilanza nonchè al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.
Art. 38
(Aggiornamento professionale)
1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di
durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di: a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio. L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.
L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.
Art. 39
(Verifiche periodiche)
1. L'ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto a quanto disposto dall'articolo 38.
2. L'ISVAP provvede:
a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'articolo 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 38.
3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo di possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.
Capo I
Regole di comportamento
Art. 46
(Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)
1. L'attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
Art. 47
(Regole generali di comportamento)
1. Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Art. 48
(Conflitti di interesse)
1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.
Art. 49
(Informativa precontrattuale)
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;
a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 2.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.
Art. 50
(Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.
Art. 51
(Modalità dell'informativa)
1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:
a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
2. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2 è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis), può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
Art. 52
(Adeguatezza dei contratti offerti)
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
Art. 53
(Documentazione da consegnare ai contraenti)
1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.
Art. 54
(Obblighi di separazione patrimoniale)
1. Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.
Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.
Art. 54 bis
(Fideiussione bancaria)
1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.".
Art. 55
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
1. L'articolo 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:
a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.
Art. 56
(Contratti in forma collettiva)
1Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente. La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.
Art. 57
(Conservazione della documentazione)
1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti:
d) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;
f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;
g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, , la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.
Art. 62
(Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)
1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1. esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;
2. contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3. contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione
4. mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5. violazione delle disposizioni dell'articolo 54; mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;
5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;
6. esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7. comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
8. svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
9. ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
10. esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5; o comma 6
2. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;
3. esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;
4. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;
5. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
6. accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;
7. violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;
9. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52;
10. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;
10. bis costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;
10. ter versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;
11. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;
12. inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
13. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 59;
14. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60.
15. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.
16. stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società.
5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'ISVAP.
Art. 75
(Reclami nei confronti degli intermediari)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto.
OBBLIGHI INTERMEDIARIO per operare nel settore R.C.Auto
Dal 1 ottobre 2008 è entrato in vigore il Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 relativo alla "Trasparenza dei Premi e delle Condizioni di Contratto delle Polizze R.C. Auto".
Il Regolamento reca le disposizioni di attuazione dell'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che attribuisce all'ISVAP il potere di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari in materia di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto relativamente all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
Tale regolamento, volto a tutelare gli utenti, comporta una serie di obblighi per compagnie assicurative e intermediari.
Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell'offerta di prodotti assicurativi relativi alla RCA obbligatoria le imprese assicurative devono mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
In particolare nella predisposizione del preventivo gratuito personalizzato, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.
Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall'impresa ai fini della determinazione del premio ed indica:
a) il premio globale richiesto per la copertura;
b) la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati(la provvigione è espressa in valore assoluto, inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale);
c) l'eventuale sconto complessivamente applicato dall'impresa e dall'intermediario.
Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.
Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l'impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.
In particolare nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza il preventivo rilasciato sul sito internet deve contenere, oltre ai requisiti previsti per quello rilasciato dall'agenzia e ad altri requisiti specifici, l'avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.
Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l'indicazione:
a) del premio globale corrisposto per la copertura;
b) della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con essa operante in rapporto diretto;
c) la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale; dell'eventuale sconto complessivamente applicato.
Ulteriori obblighi informativi sono previsti per i broker
Gli intermediari che operino in rapporto diretto con l'impresa devono portare a conoscenza dell'utenza i nominativi delle imprese delle quali offra i prodotti di R.C. Auto, nonché i livelli provvigionali dalle stesse riconosciutigli.
L'informativa deve essere idonea a consentire l'immediata confrontabilità dei dati e deve essere affissa, o resa comunque disponibile, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico oppure mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.