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La Formazione
Formazione e aggiornamento professionale
Chi ha l'obbligo della Formazione/Aggiornamento
Gli intermediari in assicurazione che hanno residenza o sede legale in Italia, quindi iscritti nelle sezioni A, B, C, E del Registro Unico Elettronico
Gli addetti non iscritti al Registro Unico Elettronico ma che svolgono attività di intermediazione all'interno dei locali per conto degli intermediari iscritti nelle sezioni A e B (art. 42)
Gli addetti non iscritti al registro ma che svolgono attività di distribuzione di prodotti standard all'interno dei locali per conto degli intermediari iscritti nella sezione D (art. 42)
Chi non ha l'obbligo della Formazione/Aggiornamento
I dipendenti/addetti della società di intermediazione ma che non svolgono attività di intermediazione (addetti alla contabilità, archivio, fattorinaggio, ecc.)
Perché esiste l'obbligo della formazione
Il regolamento ISVAP sancisce l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale recependo quanto disposto dalla normativa comunitaria.
Con la direttiva comunitaria 2002/92 sull'intermediazione assicurativa la normativa in materia viene aggiornata: la precedente direttiva è sorpassata ma soprattutto occorre garantire un regime di effettiva libertà di stabilimento e prestazione di servizi per gli intermediari assicurativi e riassicurativi. Occorre pertanto un efficace coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa sia per una completa realizzazione del mercato unico dei servizi che per una corretta tutela del consumatore. Tra le disposizioni che la direttiva detta per l'esercizio dell'attività di intermediazione compare, oltre alla registrazione obbligatoria, il possesso di cognizioni e capacità adeguate per l'assolvimento dei propri compiti: "gli Stati membri provvedono (…) affinché ogni persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti".
La direttiva inoltre impone degli obblighi di informazione da fornire al consumatore, in particolare quando l'intermediario dichiara che le sue consulenze sono fondate su analisi imparziali egli deve dimostrare di essersi basato su un numero sufficienti di contratti di assicurazione disponibili sul mercato.
La formazione annuale permette dunque:
di essere a conoscenza di nuovi prodotti assicurativi sul mercato.
di essere competitivi sullo scenario economico nazionale ed europeo.
di garantire un corretto servizio al consumatore.
Cosa accade se non si seguono i corsi di Formazione/Aggiornamento
L'ISVAP prevede sanzioni disciplinari (art. 62) in caso di inosservanza del regolamento, tra cui gli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale, che vanno dalla radiazione, alla censura al richiamo.
Qual è la differenza tra Formazione professionale e Aggiornamento professionale
Formazione professionale:
Aggiornamento professionale:
Quale deve essere il contenuto dei corsi di Aggiornamento
Se il contenuto dei corsi di formazione è definito chiaramente dal Regolamento (art. 17) per i corsi di Aggiornamento non ci sono disposizioni specifiche a proposito degli argomenti da trattare, ma che "in ogni caso, l'aggiornamento va effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento" (art. 38). Attenzione il concetto di "nuovi prodotti" va inteso anche soggettivamente: se si avvia un nuovo settore di attività (le polizze auto per esempio) l'intermediario addetto a tale nuovo settore dovrà aver fatto un aggiornamento in materia.
L'intermediario iscritto nel Registro può organizzare un corso per gli addetti all'intermediazione operanti presso il proprio ufficio
L'intermediario può organizzare i corsi, purché siano rispettati alcuni requisiti per il docente e per il contenuto del corso.
Il regolamento prevede che i corsi siano tenuti da "docenti specializzati" dove la specializzazione si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. Nulla impedisce che un Broker o un Agente di consolidata esperienza possa impartire corsi di aggiornamento ai propri addetti, proprio su aspetti di intermediazione per i quali è specializzato.
E' necessario tuttavia il possesso di capacità didattiche. Per questo INSURANCE SCHOOL organizza, tra l'altro, il ciclo di corsi "Creare i Formatori", per conferire tale capacità fornendo gli strumenti per essere in grado di individuare gli argomenti del corso, strutturare il corso e comunicare i suoi contenuti.
Il Corso di Aggiornamento deve concludersi con un test di verifica ed un attestato di frequenza
Il regolamento dispone che i corsi "si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale" (art. 38).
La struttura erogante il Corso non deve avere forme di accreditamento.
Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione/aggiornamento professionale. Infatti considerando che il codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l'organizzazione della formazione l'ISVAP non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal regolamento.
Corso in aula e di formazione a distanza
Il regolamento intende per corso in aula "i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o anche all'esterno, anche attraverso videoconferenza" e per formazione a distanza "la formazione conseguita anche senza l'ausilio di docenti esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiali cartacei o di strumenti informatici" (art.2). Per tale ragione, in caso di corsi INSURANCE SCHOOL che prevedono formazione a distanza, viene inviato prima del corso in aula il materiale da studiare, perché la formazione venga completata con il corso in aula al termine del quale è possibile rilasciare l'attestato di frequenza includendo la formazione a distanza.
Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione
Il regolamento prevede che i documenti riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale siano conservati per 5 anni (art. 57).
LEGGETE IL TESTO INTEGRALE DEL "CODICE DELLE ASSICURAZIONI" (con annotazioni).
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