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Solo una famiglia su quattro in Italia ha assicurato la propria abitazione

(24-04-2010)
Solo una famiglia su quattro (27%) in Italia ha assicurato la propria abitazione con una polizza specifica. Dai dati, pubblicati sul numero di marzo del Giornale delle Assicurazioni, emerge che su un numero complessivo di 14,2 milioni di famiglie proprietarie di casa in Italia solo 3,9 milioni ha provveduto a assicurarla.
In Italia rimangono quindi polizze da stipulare per circa 20 milioni di case che rappresentano più di 10 milioni di nuclei familiari. La ricerca, commissionata dal mensile diretto da Angela Maria Scullica, prevede uno scenario positivo per questo segmento del mercato assicurativo. Il 10% delle famiglie italiane, infatti, si dice disponibile a stipulare questo tipo di polizza portando già a breve termine una raccolta premi aggiuntiva di 450 milioni di euro.
Sono i comuni di medie dimensioni (tra 100.000 e 500.000 abitanti) dove si registra la percentuale di famiglie con abitazioni assicurate più alta (32,5%). Un dato significativo anche nei centri urbani fino a 5000 abitanti (31,6%) mentre si riscontra un calo nelle città più popolose (oltre 500,000 abitanti) dove soltanto il 18,8% dei nuclei familiari ha stipulato la polizza sulla casa.
E’ il Nord Italia la zona dove c’è una percentuale più alta di famiglie che hanno sottoscritto una polizza sulla propria casa. La media Italiana è del 26,5% e viene abbondantemente superata in ogni regione del Nord. Il 37% delle famiglie lombarde ha assicurato la propria abitazione e il dato sale in Piemonte e Emilia Romagna dove quasi la metà delle famiglie, (rispettivamente 43,3% e il 44,5%) ha stipulato una polizza sulla casa. Le famiglie venete con un’assicurazione sulla propria abitazione sono più della metà (55%) mentre il dato più alto si registra in Friuli Venezia Giulia dove si arriva al 64,8% delle famiglie.
Fonte ISVAP




ISVAP Reg. n. 35/2010,
"Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi"

L'ISVAP ha emanato il 26 maggio 2010 un nuovo Regolamento per rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati.

Il Regolamento, che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce significative innovazioni.

Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti si è intervenuti:
1) per risolvere alla radice il conflitto d'interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all'80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Denunciato già il fenomeno nella Relazione Annuale dello scorso anno, l'Autorità è intervenuta a più riprese per sollecitare interventi virtuosi da parte del mercato. ABI e ANIA hanno prodotto alla fine dello scorso anno un apprezzabile documento congiunto in merito; nonostante ciò le analisi condotte dall'ISVAP confermano un quadro estremamente penalizzante per il consumatore, sotto il profilo sia delle provvigioni assicurative percepite dagli enti erogatori sia della portabilità delle coperture assicurative.
I risultati emersi hanno reso necessario un intervento regolamentare dell'Autorità.
Il Regolamento stabilisce, nell'ambito della disciplina del conflitto d'interessi, il divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
- sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni percepite dall'intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
- sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo l'importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.

Numerose ed importanti le novità introdotte dal Regolamento anche per le altre tipologie contrattuali.

  • Per i contratti malattia, in particolare, è stata preclusa alle imprese la facoltà di recesso in caso di sinistro, per evitare che l'assicurato possa trovarsi "scoperto" nel momento in cui è contrattualmente più debole.
  • Per il comparto vita è stato introdotto l'obbligo per le imprese di inserire nella Nota informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare l'indice di solvibilità.
  • Nel comparto danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.
  • Per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un'informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura.


Il Regolamento attua, inoltre, l'articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la tutela dell'interesse dei consumatori, assegna all'ISVAP il compito di vigilare sul rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza dell'informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell'esecuzione del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).
Il Regolamento è consultabile sul sito
www.isvap.it.
Scarica il Regolamento






Atto Senato n. 1195-B-XVI Legislatura

L’Assemblea, nella seduta antimeridiana del 9 luglio, ha approvato definitivamente il ddl 1195-B su "sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia”, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e modificato di nuovo dalla Camera.
L’interesse diretto degli assicurati e degli assicuratori è rivolto al contenuto dell’Art. 21. (Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi) che così recita:

omissis
. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e` sostituito dai seguenti: «L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo` proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta` di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualita` nel corso della quale la facolta` di recesso e` stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
omissis…

COMMENTO
Dopo un iter tormentato la modifica all’art.1899 del Codice Civile, certamente associazione delle compagnie di assicurazione, esorcizzata invece dalla Autorità Garante per la concorrenza e dalla stessa ISVAP, prende definitivamente corpo, spazzando definitivamente uno dei provvedimenti delle recenti liberalizzazioni volute dall’allora Ministro Bersani.
Si riapre la porta al
contratto poliennale, che se di durata “superiore ai cinque anni” potrà essere disdetto dall’assicurato con effetto dalla annualità successiva a quella in cui avrà esercitato questa facoltà
Non credo che questa modifica regressivaun bene, nè per il settore assicurativo nè per i clienti consumatori.
Propongo a caldo alcuni spunti di immediata riflessione:
Costituirà una forte tentazione per gli intermediari, che potrebberoquesto strumento riottenere provvigioni precontate, per riattirare collaboratori e produttori.
Costituirà un freno non di poco conto alla invocata libertà agenziale introdotta dall’obbligatorietà del plurimandato, ostacolando ogni possibile migrazione di portafoglio.
Faciliterà argomentazioni strumentalisconti “virtuali” alternativi ai contratti di durata annuale , su tariffe oggettive emercati ufficialifatto inesistenti.
Aumenterà il rischio di “congelamento poliennale” di rischi di bassa qualità.
Immobilizzerà di fatto l’assicurato per una durata minima di sei anni.
Ostacolerà, come avvenuto nell’ultimo secolo, unadinamica virtuosa dei prezzi, l’introduzione di nuovi prodotti,efficiente ed efficace adeguamento delle prestazioni, con il rischio di deterioramento della qualità dei rapporti tra assicurati e assicuratori.
Favorirà impropri incrementi di vendita in tutti i settori, come la bancassicurazione, nei quali è assente un intermediario diverso dal semplice distributore di sportello.
Ne avevamo veramente bisogno?

Nuove modalità di pagamento dei premi assicurativi
(Aggiornamento come da provv. ISVAP n° 2720 del 02/07/29)

REGOLAMENTO ISVAP 16 ottobre 2006 n.5, art. 47
Aggiornamento come da provvedimento ISVAP n° 2720 del 2 luglio 2009

Modalità di pagamento dei premi assicurativi

  • Assegni bancari, postali, circolari muniti della clausola di non trasferibilità intestati a Intermediario/Broker
  • Ordini di bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, che abbiano per beneficiario Intermediario/ Broker


Pagamento in contanti

  • SENZA ALCUN LIMITE per contratti R.C AUTO e relative GARANZIE ACCESSORIE, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c.a. ;
  • CON IL LIMITE DI € 750,00 ANNUI – per singola polizza – per contratti di assicurazione contro i danni;
  • E’ VIETATO per contratti di Assicurazione sulla Vita.



Danni causati da veicolo truccato
La perdita della copertura assicurativa dovuta a un'alterazione del ciclomotore responsabile del sinistro non intacca la chance di risarcimento del danneggiato
.
L'intero indennizzo è, infatti, posto a carico del
Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L'equiparazione del ciclomotore ai motoveicoli, infatti, si realizza anche quando il mezzo, a prescindere dalle alterazioni, ha una capacità di sviluppare una velocità superiore ai quaranta chilometri orari.
Ne consegue che
la mancata copertura assicurativa dovuta a un'alterazione del veicolo – che ne modifica nella sostanza le caratteristiche principali – lo fa classificare tra i motoveicoli e fa scattare in ogni caso l'obbligo assicurativo del Fondo di garanzia, il quale è quindi tenuto a risarcire l'intero danno subito dalla vittima.
Sarebbe assurdo che le conseguenze di un comportamento, che ha ricadute civili e penali per l'autore, si risolvesse in danno della vittima del fatto lesivo alla quale altrimenti sarebbe assicurato un minore grado di tutela.
Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalla
terza sezione civile della Cassazione nella sentenza 18401/2009 che ha respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione convenuta in giudizio, quale impresa designata dal Fondo di garanzia, da un pedone che era stato investito da un ciclomotore riportando gravi lesioni.
La vittima ha esposto ai giudici che il veicolo era assicurato con un'altra compagnia, ma che la società aveva rifiutato l'indennizzo eccependo di non poter operare la garanzia in quanto il motorino era stato maggiorato nella cilindrata e, di fatto, trasformato in un motociclo.
I giudici hanno respinto la domanda dell'infortunato ma in appello la decisione è stata riformata con la conseguente condanna dell'assicurazione designata dal Fondo di garanzia al risarcimento del danno.
Di qui il ricorso in Cassazione.
La compagnia designata ha, infatti, sostenuto che, all'epoca del sinistro, non era necessaria l'assicurazione del veicolo in quanto il ciclomotore non possedeva la targa.
In sostanza essendo il veicolo sprovvisto della targa e dato che di conseguenza non era obbligatoria l'assicurazione, l'alterazione del mezzo aveva comportato la perdita della copertura da parte della compagnia stipulante e l'impossibilità di far subentrare il Fondo di garanzia.
La Cassazione ha respinto questa conclusione stabilendo al contrario che risultava provato che il ciclomotore aveva subito un'alterazione meccanica, con aumento della cilindrata, che di fatto ne aveva determinato la trasformazione nella categoria dei motocicli.
Infatti spiega la Corte, l'aumento della cilindrata oltre il limite consentito ha determinato una modificazione delle caratteristiche tecniche dello stesso e un passaggio nella categoria superiore, dove è sempre previsto l'obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi.
Il dato rilevante, quindi, è l'alterazione del mezzo e non il fatto che il veicolo abbia mantenuto l'originaria denominazione tecnico-amministrativa dal momento che non si può legare “l'obbligatorietà della copertura assicurativa alla dotazione della targa, elevata quest'ultima a elemento scriminante”.
Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada – prosegue il collegio – risultavano esentati dall'obbligo solo quei mezzi che per le loro caratteristiche tecniche potevano sprigionare una velocità limitata e, quindi, si presentavano di scarsa pericolosità.
La targa, in pratica, costituiva solo un elemento formale “ma non significativo” dell'esistenza o inesistenza di quelle caratteristiche necessarie per imporre la copertura assicurativa.


R. C. Auto sconto percorrenza chilometrica
La dichiarazione del numero di chilometri percorsi in media in un anno rappresenta uno degli elementi per determinare il costo dell'assicurazione.
Se, in caso di sinistro,
si accerta la mancata corrispondenza tra i chilometri dichiarati e quelli percorsi, per i quali la tariffa adottata dalla compagnia di assicurazione prevede un premio maggiore, la stessa potrà esercitare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate a terzi danneggiati nella proporzione esistente tra il premio pagato e quello che si sarebbe chiesto se fosse stata dichiarata una percorrenza maggiore.


Legge 99/09 c.d. "Legge sviluppo"
L'articolo 21, comma 3 della legge 99/09 (legge sviluppo) ha introdotto la possibilità di stipulare contratti di assicurazione contro i danni di durata poliennale, in alternativa a coperture di durata annuale, a condizione che venga riconosciuta “una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale”.
In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni.
Sono esclusi dall'applicazione di questa regola i contratti di assicurazione sulla vita, per espressa previsione dell'articolo 1899 del codice civile.
La nuova disciplina potrebbe applicarsi, in via di principio, anche ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

Nuove sanzioni per gli automobilisti
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Le nuove sanzioni del Codice della strada
Gli automobilisti più indisciplinati se ne saranno già accorti: multe e sanzioni sono notevolmente aumentate.
E' infatti entrato in vigore lo scorso 4 agosto il nuovo
decreto di modifica del Codice della strada, studiato per cercare di scoraggiare comportamenti scorretti al volante.
I neopatentati (ma solo per le patenti rilasciate dal 1 gennaio prossimo) non potranno guidare per i primi tre anni vetture con potenza superiore ai 50kw/t, pena una sanzione che passa da 70 a 148 euro.
E' severamente punito l'eccesso di velocità:
per chi supera i limiti da 11 a 40km/h, multa da 148 euro 5 punti decurtati (anziché 2);
multa da 370 a 1.458 euro, taglio di 10 punti e patente sospesa da tre a sei mesi per chi supera da 40 a 60Km/h il limite;
gli eccessi di oltre 60 km/h vengono infine puniti con multe da 500 a 2.000 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.
Linea dura anche sull'alcool: vedi articolo successivo.
Attenzione anche ai telefonini: parlare senza auricolare può costare da 148 a 594 euro

Attenzione all'alcol, pene più severe
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Dallo
scorso 27 maggio e' diventato reato il rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici: si può incorrere in una sanzione da 1.500 a 6 mila euro, oltre all’arresto da 3 mesi a 1 anno, alla sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e al fermo del veicolo per 180 giorni.
Questa e' solo una delle disposizioni volute dal Ministro dell'Interno per inasprire le pene previste nei casi piu' gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica, contenute nel Decreto Legge 92/2008.
Secondo le nuove norme, chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente a un tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litro (g/l) è punibile con un'ammenda da 500 a 2 mila euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso riscontrato e' tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l) si viene puniti con l'arresto fino a sei mesi (prima erano 3), un’ammenda da 800 fino a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Se il valore accertato supera i 1,5 g/l la reclusione varia da tre mesi a un anno (prima era di massimo sei mesi), la sanzione economica può arrivare fino a 6 mila euro e la patente può essere sospesa da 1 a 2 anni, con il rischio che venga revocata in caso di recidiva nel biennio successivo. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca del veicolo, salvo non appartenga a una persona estranea al reato.
Il tasso limite entro il quale non si viene sanzionati e' pari a 0.5 g/l, tasso che e' facilmente raggiungibile considerando che un bicchiere di vino da 125 ml o una birra da 330 ml contengono circa 12 grammi di alcol, equivalenti quindi a una concentrazione di 0.2 grammi per ogni litro di sangue.


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