>

INSURANCE SCHOOL


Vai ai contenuti

FIP e PIP

Tecnica



FIP E PIP
Quesiti frequenti (fonte:ISVAP)

L'acronimo FIP sta per Forme Individuali Pensionistiche (altrimenti dette PIP - Piani Individuali Pensionistici).
Si tratta di uno strumento previdenziale a carattere individuale avente la funzione di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico.
QUALI SONO GLI ELEMENTI DI MAGGIORE APPEAL DEI FIP ?
Gli elementi di maggiore appeal sono:

  • Libertà nei versamenti, ossia la possibilità di interrompere e riprendere il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto venga interrotto o penalizzato;
  • Benefici fiscali specifici totalmente distinti dai benefici delle polizze tradizionali;
  • Estensione ai familiari a carico.

Criteri di accesso e modalità di sottoscrizione
CHI PUÒ ADERIRE AL FIP ?
Tutti. Dunque non solo i liberi professionisti, ma anche i lavoratori dipendenti, casalinghe, studenti, etc.
CHI NON PERCEPISCE ALCUN REDDITO E NON HA UNA POSIZIONE PREVIDENZIALE APERTA AL SISTEMA PUBBLICO, PUÒ SOTTOSCRIVERE UN FIP?
Si, perché a partire dal 1 gennaio 2001 non è più richiesto come requisito per la partecipazione alle forme previdenziali integrative la titolarità di redditi di lavoro e nemmeno l'esistenza di una posizione previdenziale pubblica.
PUÒ ESSERE STIPULATA UN FIP SENZA VISITA MEDICA?Si, è stipulato di norma senza visita medica.
COME SI ADERISCE AL FIP ?
L'adesione al F.I.P., che è volontaria e personale, sarà possibile sottoscrivendo uno specifico contratto di assicurazione sulla vita.
Costi di sottoscrizione e gestione
QUALI SONO I COSTI (CARICAMENTI) CHE GENERALMENTE SI SOSTENGONO SCEGLIENDO DI SOTTOSCRIVERE IL FIP?
I costi, che sono prelevati dai premi, sono i seguenti:

  • Costi in forma fissa: vengono prelevati "una tantum" sul primo versamento ed in qualche circostanza, in misura ridotta, anche sui premi successivi;
  • Costi in forma percentuale: si applicano su tutti i premi che l'aderente sceglie di versare nel fondo.

COSA E' LA COMMISSIONE DI GESTIONE?
E' il compenso che remunera l'attività della SGR (società di gestione del risparmio), la quale si occupa di investire al meglio tutti i premi che vengono versati nel fondo/i prescelto/i.
Essa è calcolata in percentuale sul capitale del fondo.
COSA E' LA COMMISSIONE DI SWITCH?
A volte chi ha investito in un fondo preferisce spostare il suo investimento su un altro fondo. Tale commissione è il costo da pagare per effettuare questa operazione detta "switch" (trasferimento).
Generalmente le Compagnie offrono ai propri aderenti 1 switch gratuito all'anno.
Periodo contributivo
COME SI CONTRIBUISCE AL FIP?
L'aderente, per tutto il periodo di contribuzione, ovvero fino alla data di accesso alle prestazioni, è LIBERO sia di scegliere un piano di versamenti di importo predeterminato sia di fissare di anno in anno l'importo da versare.
SE IL CLIENTE VERSA UN ANNO, NON VERSA L'ANNO SUCCESSIVO PER POI VERSARE NUOVAMENTE IL TERZO ANNO, LA COMPAGNIA APRE, PER QUEST'ULTIMO VERSAMENTO UNA NUOVA POSIZIONE?
No, il cliente manterrà un unica posizione contrattuale anche in caso di versamenti non continuativi.
COSA SUCCEDE SE NON SI EFFETTUANO PIÙ I VERSAMENTI NEL FIP?
L'aderente ha il diritto, in ogni momento, di sospendere ed eventualmente riprendere i versamenti, senza che ciò produca l'interruzione della sua partecipazione al FIP.
Ovviamente, in tal caso, la prestazione che verrà a riscuotere al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti per il pensionamento sarà proporzionale ai versamenti effettuati e certamente inferiore rispetto a quella che avrebbe percepito completando il piano previdenziale.
ESISTE UN OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN UN FIP?
No. Le forme di previdenza integrativa sono assolutamente a carattere volontario, quindi si può versare quanto si vuole e quando si vuole senza alcun obbligo.
Investimenti
QUALI RISCHI SI CORRONO INVESTENDO NEL FIP?
L'adesione al FIP comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio del Fondo (qualora si opti all'atto della sottoscrizione o durante la vita del contratto di investire tutto o parte del risparmio previdenziale in un fondo a capitale variabile) a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito.
Vi è quindi la possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la restituzione integrale del capitale versato, ovvero un rendimento finale corrispondente alle aspettative, fatti salvi i casi di rendimenti garantiti (fondo a capitalizzazione garantito che appunto garantisce un rendimento minimo se quello del fondo risulta inferiore).
Ciascuna linea di investimento, a seconda delle strategie di investimento adottate, è poi soggetta ad una serie di rischi specifici riconducibili alle caratteristiche dei titoli in portafoglio.
COSA S'INTENDE PER RENDIMENTO MINIMO GARANTITO?
La prestazione collegata al Fondo a Capitalizzazione garantita al termine di ogni periodo annuale, che decorre dalla sottoscrizione del contratto, comprensiva delle precedenti rivalutazioni, viene maggiorata sulla base del rendimento annuo netto di tale fondo.
Nell'eventualità che la suddetta percentuale di rendimento annuo sia inferiore al 2.5%, verrà comunque garantita, grazie alla clausola di rendimento minimo garantito, una rivalutazione pari al 2,5% (col limite del valore massimo fissato dall'ISVAP).
Tale clausola non opera nei fondi a capitale variabile, i quali sono, viceversa, senza minimo garantito.

Trasferimenti
LA LEGGE CONSENTE DI OPERARE TRASFERIMENTI DI CAPITALI ACCANTONATI IN UN FIP VERSO UN ALTRO FIP /FONDO PENSIONE?
Certamente.
SI PUÒ TRASFERIRE IL CAPITALE MATURATO SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE AD ALTRO FIP O FONDO PENSIONE?
Sì. Si potrà richiedere il trasferimento della posizione individuale presso uno qualsiasi degli altri strumenti di risparmio previdenziale, purché siano decorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione.
E' POSSIBILE OPERARE TRASFERIMENTI PARZIALI DI CAPITALI ACCANTONATI NEI FIP?
Sì, anche se alcune Compagnie nel caso in cui siano destinatarie di una richiesta di trasferimento parziale preferiscono trasferire l'intera posizione.
QUALI LIMITI DI PERMANENZA IN UNO STRUMENTO PREVIDENZIALE SONO POSTI DALLA NORMATIVA AL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA UN FIP AD UN ALTRO E QUALI DIFFERENZE CI SONO CON LA STESSA OPERAZIONE CONDOTTA NELL'AMBITO DI FONDI PENSIONE?
Deve esserci stata una permanenza di almeno 3 anni per i FIP e di almeno 5 anni per i Fondi Pensione.
Anticipazioni e/o riscatto.
È POSSIBILE RISCATTARE IL PATRIMONIO ACCUMULATO NEL FIP ?
La posizione individuale di ciascun professionista può essere riscattata unicamente nei seguenti casi:cessazione dell'attività lavorativa (può essere richiesto anche parzialmente); decesso.
IN QUALI CASI SI POSSONO OTTENERE ANTICIPAZIONI SULLE PRESTAZIONI?
Il professionista che ha aderito al FIP da almeno 8 anni (compresi gli anni di permanenza eventualmente maturati in altre forme pensionistiche) può richiedere un'anticipazione sui versamenti accumulati nei seguenti casi:

  • eventuali spese sanitarie di natura straordinaria; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione.

Periodo di godimento delle prestazioni.
QUALI SONO LE REGOLE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI?
La data di accesso alla prestazione di pensione integrativa è strettamente connessa con l'età pensionabile fissata dalla legge.
Prestazione pensionistica di VECCHIAIA (al 65° anno di età).
Maturazione dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.
Almeno 5 anni di permanenza in polizza.
Prestazione pensionistica di ANZIANITA' (età minima di 58 anni).
Età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la prestazione di vecchiaia (quindi secondo le norme vigenti un uomo non può ottenere la pensione di anzianità prima dei 55 anni e la donna prima dei 50 anni).
Cessazione dell'attività lavorativa.
Almeno 15 anni di permanenza in polizza.
Per i lavoratori non iscritti al regime obbligatorio (ad es. casalinghe), l'età minima è di 57 anni, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.
QUALI SONO LE PRESTAZIONI EROGABILI DA UN FIP?
Il professionista all'atto dell'erogazione della prestazione può chiedere la liquidazione sotto forma di:

  • Pensione Integrativa: si tratta di una rendita che verrà corrisposta su base annua (frazionabile a richiesta) al titolare del diritto, per l'intera durata della vita.
  • Capitale: è possibile ricevere un capitale nella misura massima del 50% di quanto maturato alla data di accesso alla prestazione.

E' opportuno sottolineare che per beneficiare appieno delle agevolazioni fiscali NON si deve prelevare un capitale superiore ad 1/3 di quanto complessivamente maturato.
COME VIENE PAGATA LA PENSIONE INTEGRATIVA?
Ciascuna pensione integrativa avrà decorrenza dal giorno del pagamento del premio e sarà erogata a mezzo accredito su conto corrente, con rate mensili o trimestrali posticipate, in base alle scelte effettuate dall'avente diritto.
QUAL'E' LA DURATA MINIMA DI UN FIP?
In virtù delle prestazioni prima descritte la durata minima del periodo di contribuzione è pari a 5 anni per le prestazioni di vecchiaia (15 per le prestazioni di anzianità).
IN QUALI CASI È PREVISTA L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE CONNESSA AD UN FIP?
Il capitale maturato sulla propria posizione previdenziale conseguente alla sottoscrizione di un FIP, sarà erogato:

  • in caso di pensionamento;
  • in caso di cessazione dell'attività lavorativa per cause diverse dal pensionamento;
  • in caso di richiesta di anticipazione e/o riscatto, qualora ne ricorrano le condizioni;
  • in caso di decesso o di invalidità permanente.

PUÒ UN 65ENNE PROROGARE LA SCADENZA DI UN FIP?
Certo, ma solo fino ad un massimo di 5 anni.L'esercizio di tale opzione può essere motivata dalla volontà di costituire una rendita più elevata, oppure per prelevare 1/3 del capitale con una tassazione separata più favorevole.
QUALE OPZIONE E' GENERALMENTE ESERCITABILE DALL'ADERENTE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA (RENDITA) DERIVANTE DAL FIP?
Il FIP prevede l'opzione di reversibilità della rendita.Grazie a tale opzione il beneficiario della rendita, al termine del periodo di contribuzione, può optare per una rendita che nel caso di suo decesso continua ad essere corrisposta ad una persona da lui indicata (a prescindere dell'asse ereditario).
CHI PERCEPISCE LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE?
La reversibilità viene gestita diversamente a seconda che l'aderente deceduto sia ancora nella fase di versamento dei contributi piuttosto che in quella di erogazione delle prestazioni.
a) fase di versamento dei contributi: in questo caso la posizione individuale (al netto di imposte e tasse) può essere riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, ovvero da un altro soggetto designato dal lavoratore iscritto al Fondo;
b) fase di erogazione delle prestazioni: in questo caso è facoltà dell'iscritto richiedere una rendita reversibile fino al 100% a favore dei seguenti soggetti: coniuge, ovvero figli, ovvero genitori, ovvero fratelli e sorelle.
È bene precisare che qualora l'aderente non abbia richiesto la reversibilità della rendita all'atto della conversione, nulla sarà dovuto ai superstiti e che la reversibilità può essere richiesta a favore di testa soltanto.
I FIP, ANALOGAMENTE A QUANTO ACCADE PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, SONO IMPIGNORABILI ED INSEQUESTRABILI ?
Ai sensi dell'art. 1923 del CC le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione, quale il FIP, sono impignorabili e insequestrabili.Si può, quindi, disporre di capitali che nessuno potrà mai toccare, qualunque cosa accada.






Home Page | La Formazione | La Consulenza | Tecnica | Contatti e Partner | Note legali | Web Services | Mappa del sito

Insurance School - Formazione e aggiornamento intermediari assicurativi conforme ISVAP
Cerca
Oggi è
Insurance School - Formazione e aggiornamento intermediari assicurativi conforme ISVAP

Torna ai contenuti | Torna al menu