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Doveri Intermediario

La Formazione



OBBLIGHI ESSENZIALI CUI E' NECESSARIO ADEMPIERE PER GESTIRE
UFFICIO DI INTERMEDIAZIONE




OBBLIGHI (Sez A e B)
1. Requisiti di onorabilità
2. Iscrizione RUI
3. Polizza R.C.
4. Pagamento Contributo e di Vigilanza
5. Versamento al Fondo di Garanzia
6. Aggiornamento professionale
7. Separazione patrimoniale o Fideiussione bancaria
8. Conservazione scritture
9. Rispetto normativa incasso premi
10. Rispetto obblighi di trasparenza ai sensi Reg. Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 per RCA gli Intermediari mettono a disposizione del pubblico presso ogni punto vendita e nei propri siti web:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni; Vedi " GRANDI RISCHI".
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato. vedi OFFERTA POLIZZE VIA INTERNET

Ulteriori obblighi informativi sono previsti solo per Sez. B.
Gli intermediari che operino in rapporto diretto con l'impresa devono portare a conoscenza dell'utenza:
a) i nominativi delle imprese delle quali offra i prodotti di RCA,
b) i livelli provvigionali dalle stesse riconosciutigli.


OBBLIGHI (Sez.E)
1. Requisiti di onorabilità
2. Iscrizione RUI
3. Aggiornamento professionale
4. Rispetto normativa incasso premi

Vedi ISCRIZIONE R.U.I. ala Sezione "E"


OBBLIGHI COMUNI DI COMPORTAMENTO
1. Deontologia
2. Denuncia conflitti di interesse
3. Obbligo alla riservatezza
4. Informativa precontrattuale
5. Adeguatezza contratti offerti
6. Rispetto normativa incasso premi





DETTAGLI NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 9;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di
assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l'attività;
e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.

Iscrizione delle persone giuridiche nelle sezioni A o B del registro

Art. 13 (
Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
Art. 11
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
c) 'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.
4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.
5. La polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione ed essere rinnovate annualmente.

Art. 35 (Modalità di esercizio dell'attività)
1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 36 (Obblighi di comunicazione)
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:
a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
b) entro venti giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività.
Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.
Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12, gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
4.Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.
5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
6.Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all'allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.
7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.

Art. 37 (Adempimenti annuali)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4 e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento del contributo di vigilanza nonchè al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.

Art. 38 (Aggiornamento professionale)
1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali.
A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di: a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio. L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.
L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.

Art. 39 (Verifiche periodiche)
1. L'ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto a quanto disposto dall'articolo 38.
2. L'ISVAP provvede:
a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'articolo 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 38.
3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo di possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.


Regole di comportamento

Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)
1. L'attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 47 (Regole generali di comportamento)
1. Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 48 (Conflitti di interesse)
1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

Art. 49 (Informativa precontrattuale)
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;
a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 2.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

Art. 50
(Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
" se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
" se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
" se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
" nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

Art. 51 (Modalità dell'informativa)
1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:
a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
2. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2 è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis), può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)
1. Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.
Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.

Art. 54 bis (
Fideiussione bancaria)
1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.".

Art. 55 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
1. L'articolo 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:
a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

Art. 56 (
Contratti in forma collettiva)
1Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente. La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.

Art. 57 (Conservazione della documentazione)
1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti:
d) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;
f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;
g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, , la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)
1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1. esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;
2. contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3. contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione
4. mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5. violazione delle disposizioni dell'articolo 54; mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;
5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;
6. esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7. comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
8. svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
9. ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
10. esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5; o comma 6
2. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;
3. esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;
4. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;
5. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
6. accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;
7. violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;
9. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52;
10. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;
10. bis costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;
10. ter versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;
11. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;
12. inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
13. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 59;
14. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60.
15. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.
16. stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società.
5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'ISVAP.

Art. 75(Reclami nei confronti degli intermediari)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto.






Art. 106 Codice delle Assicurazioni: Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

DOMANDE FREQUENTI SULL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA


Per agevolare l’interpretazione delle norme sull’attività di intermediazione assicurativa, di cui al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, di seguito sono riportati i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte predisposte, suddivise tra i seguenti argomenti
1. nozione di intermediazione assicurativa e riassicurativa
2. iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativa (RUI)
3. requisiti e modalità di iscrizione nel RUI
4. formazione professionale
5. esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
6. rapporti di collaborazione tra soggetti iscritti in sezioni diverse del RUI
7. società agenziali
8. broker assicurativo e riassicurativo
9. promotori finanziari
10. polizze assicurative stipulate da società di autonoleggio
11. tassa di concessione governativa
12. polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l’acquisto di beni e servizi
13. intermediari della Repubblica di San Marino
14. intermediari comunitari

1. NOZIONE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
1.1. Come devono essere interpretati il concetto di “compenso” e quello di “attività svolta a titolo oneroso” ai sensi del Regolamento?
Nella nozione di “compenso” deve ritenersi compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, costituisce compenso anche l’erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte dello svolgimento a predetta attività.
1.2. Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"? Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di un’agenzia che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia svolge attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?
Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve poi rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.
Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò
deve essere iscritto nel registro, sezione E.
1.3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione?
Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.
In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D, se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.
1.4. Svolge attività di intermediazione assicurativa:
- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, che consegna le relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?
Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle assicurazioni, all’art. 2, lettera d) del Regolamento e raffrontate all’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. In questo senso, non deve essere iscritto nel registro colui che svolge mera attività materiale di esazione dei premi se la stessa non è accompagnata da
attività di illustrazione, proposta o presentazione di contratti di assicurazione.
1.5. Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?
Alla luce della definizione di cui all'art. 106 del Codice delle assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un'attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

2.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVA (RUI)
2.1. I dipendenti delle compagnie assicurative devono procedere alla propria iscrizione nella sezione A in qualità di agenti o la compagnia presso la quale lavorano provvederà ad iscriverli nella sezione E del registro?
I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall'art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.
2
.2. In quale sezione vanno iscritti i dipendenti, gli apprendisti o, in generale, gli altri collaboratori dell'agente o del broker che operano all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'agente o del broker?
I soggetti che operano esclusivamente all'interno dei locali in cui l'agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell'attività presso l'agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento.
2.3.
I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?
I soggetti che, all'interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità, non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.
Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri; di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale attività operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all'interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l'iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell'art. 42 del Regolamento.
2.4. Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?
Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questi iscritto nella sezione E del registro e che sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.
2.5. Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E del registro in quanto operanti al di fuori dei locali dell'agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l'iscrizione? E' possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?
Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agente devono essere iscritti nella sezione E del registro (art. 21, comma 1).
La domanda di iscrizione è presentata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, da ciascun intermediario iscritto in A, B o D che si avvale della collaborazione dei soggetti da iscrivere.
E' possibile svolgere attività di intermediazione anche per diversi intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali disciplinanti il rapporto tra il collaboratore e l'agente. Di tale plurima collaborazione viene data evidenza nel registro, come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento.
2.6. Nel caso in cui un collaboratore non sia iscritto nel registro, quali sono le conseguenze di carattere sanzionatorio?
L'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).
2.7. Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E del registro, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?
L'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle assicurazioni e dall'art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D del registro stesso.
2.8. I collaboratori familiari possono essere iscritti nel registro? I dipendenti addetti a sede distaccata con mansioni anche esterne devono essere iscritti nel registro?
Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari, addetti a sedi distaccate o altro.

3.
REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL RUI
3.1. La documentazione in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E del registro dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti di onorabilità, può essere costituita da autocertificazioni?
Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.
3.2. E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?
Il passaggio da una sezione all'altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.
In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:
per le persone fisiche, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;
per le società, purché siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;
Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l'attività esercitata era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurativa.

4.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
4.1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale e di aggiornamento siano tenuti da "docenti specializzati". Cosa si intende per "specializzati"? Gli agenti possono rientrare in tale nozione?
La "specializzazione" si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica.
Gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione.
Gli stessi dovranno essere, inoltre, in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.
Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell'intermediario l'autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l'Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull'adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento.
4.2. E' previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?
Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l'organizzazione della formazione, l'Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.
4.3. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento?
La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall'art. 17, comma 2, del Regolamento con l'esclusione del mero affiancamento all'attività professionale di soggetti già iscritti.
4.4. Come deve essere certificata la formazione professionale?
L'impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Regolamento, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E del registro, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).


Iscrizione nella sezione C del registro

Art. 17

(Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
4.5. Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendono svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E del registro?
Come previsto dall'art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell'art.
4.6. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo?
Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l'iscrizione nel registro è identico per tutti gli intermediari, indipendentemente dai rami autorizzati/esercitati dalle compagnie per le quali operano; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l'altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un'impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un'impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.
4.7. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall'ISVAP?
L'ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all'autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione stessa.
Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell'ISVAP deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata.
4.8. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall'art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d'iscrizione o deve attendere una comunicazione dell'ISVAP? Entro quali tempi l'ISVAP provvederà a dare comunicazione?
Colui che ha superato la prova di idoneità per poter operare deve attendere l'iscrizione nel RUI, che avviene previa verifica da parte dell'ISVAP della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione stessa. L'ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni. Il regime attuale non si discosta da quello precedente l'emanazione del Codice delle assicurazioni nel quale la possibilità di dare avvio all'attività di agente o di broker era comunque subordinata all'iscrizione nei relativi Albi.
4.9. L'aggiornamento professionale previsto dall'art. 38 del Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare?
Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell'attività di aggiornamento professionale, l'adempimento annuale dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento può essere effettuato facendo riferimento all'esercizio 1/1 - 31/12.
4.10. Per i soggetti iscritti nel Registro all'atto della sua istituzione quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?
La prima cadenza dell'obbligo di aggiornamento professionale conseguente all'entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all'anno 2008.
4.11. L'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale di un intermediario iscritto nella sezione E del registro deve essere assolto per ogni intermediario che se ne avvale?
Il Regolamento lascia liberi gli intermediari, con i quali collabora lo stesso intermediario iscritto nella sezione E, di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione e di aggiornamento professionale di tale collaboratore; ciò purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

5.
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
5.1. La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento, prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), punto 2), va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalla sede operativa e dalla sede legale?
La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dagli intermediari società solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale; per quanto attiene gli intermediari persone fisiche, solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione nel registro e detta sede sia l'unica.
5.2. Quale deve essere il contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3, del Regolamento?
L'art. 49, comma 3, del Regolamento n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l'obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l'avvenuta consegna a quest'ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all'allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all'allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l'adempimento dei predetti obblighi di consegna, vale a dire la specifica dichiarazione sottoscritta dal contraente o gli stessi documenti consegnati, firmati dal contraente.
Tale ultima previsione, che ha l'obiettivo di garantire l'effettività della consegna della documentazione concernente l'informativa precontrattuale e contrattuale, nonché di rendere possibile l'effettuazione di verifiche sull'avvenuta consegna, può consentire anche all'intermediario di prevenire contestazioni sull'adempimento di detti obblighi.
L'obiettivo di prevenire eventuali contestazioni non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest'ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l'intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l'espressione di giudizi, l'osservanza da parte dell'intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto. In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all'intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l'attività di intermediazione con professionalità.
5.3. Considerato che, relativamente ai contratti in forma collettiva di cui all'art. 56, non sono applicabili nei confronti degli assicurati alcune disposizioni del Regolamento relative agli obblighi di comportamento è possibile modificare l'allegato 7A, escludendo le lettere b), c) e d)?
La modifica è possibile, poiché le informazioni di cui alle citate lettere non sono rilevanti per la fattispecie in esame.

6.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI ISCRITTI IN SEZIONI DIVERSE DEL RUI
6.1. E' consentito agli iscritti nella sezione B di svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E del registro?
Come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l'iscrizione nella sezione E del registro.
6.2. Una società iscritta nella sezione E del registro, che svolge attività di intermediazione al di fuori dei locali di una società iscritta nella sezione A, può avvalersi a sua volta per esercitare tale attività di un'altra società?
Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.
Nulla esclude, tuttavia, che tale ultima società possa essere iscritta nella sezione E nella veste di collaboratore diretto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro.
6.3. Può un intermediario iscritto nella sezione D del registro ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione?
Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E del registro.
Tuttavia, non sussistendo divieti specifici, nulla esclude che un'impresa di assicurazioni possa conferire congiuntamente o disgiuntamente incarichi di distribuzione a più intermediari iscritti nella stessa sezione, cosicché, nell'ambito di tale incarico, gli stessi possano liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e del mandato conferito dall'impresa, ferma restando, pertanto, la possibilità di intermediare unicamente prodotti standardizzati.

7.
SOCIETÀ AGENZIALI
7.1. L'oggetto sociale di una società che intenda iscriversi nella sezione A (ai sensi degli articoli 13 e 14) del registro deve contenere specifiche particolari o seguire una bozza di riferimento eventualmente predisposta dall'ISVAP?
Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale; tuttavia l'oggetto sociale deve includere l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
7.2. Nel caso di società agenziale con più amministratori responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa, la domanda di iscrizione della società dovrà essere presentata da uno soltanto degli amministratori o da ciascuno di essi?
Ai fini dell'iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione deve chiedere l'iscrizione nella medesima sezione A e deve, altresì, essere stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società.
7.3. Le società agenziali sono tenute, nella domanda di iscrizione, ad indicare sedi distaccate e/o periferiche della società stessa, diverse dalle eventuali sedi secondarie previste nell'atto costitutivo?
Non è necessaria ai fini dell'iscrizione la comunicazione di tali sedi distaccate e/o periferiche.
7.4. Una società agenziale iscritta nel registro, con responsabili dell'attività di intermediazione anch'essi iscritti, può proseguire l'attività in pendenza dell'istruttoria relativa all'iscrizione nel registro di una nuova società che sostituisca la precedente, disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per limiti di età?
La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l'operatività del nuovo soggetto, l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova disciplina sull'intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, non è possibile garantire una continuità nell'operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell'attività di intermediazione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l'identità delle due società.

8.
BROKER ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
8.1. Può un broker iscritto nella sezione B del registro collaborare nella attività di intermediazione di polizze con un agente iscritto nella sezione A del registro?

In via generale, va rilevato che se un intermediario svolge a favore dell'altro un'attività di collaborazione, consistente nel procacciamento di affari dietro compenso, la normativa ne prevede l'iscrizione nella sezione E come collaboratore. Sul punto, si rinvia a quanto già precisato nel sesto gruppo di FAQ, articolo 4, punto n. 1, in ordine al fatto che in tal modo uno dei due soggetti verrebbe ad esercitare le funzioni di collaboratore dell'altro e, per questo motivo, dovrebbe essere iscritto nella sezione E.
Una particolare valutazione merita il caso del broker che, agendo su incarico del cliente, si rivolge per la stipula della polizza ritenuta più adeguata alle esigenze del cliente non alla direzione generale dell'impresa di assicurazione ma ad un'agenzia dell'impresa, dislocata sul territorio.
In tal caso, infatti, il broker e l'agente continuano ad esercitare le funzioni che caratterizzano le rispettive figure ed in forza delle quali sono iscritti nel registro: l'agente, come soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dalla compagnia, il broker, come soggetto che agisce su incarico del cliente. Detta fattispecie, dunque, si qualifica per il fatto che il broker, per ragioni pratiche ed organizzative, anziché rivolgersi per la stipula della polizza alla direzione generale della compagnia, si rivolge ad un'agenzia della stessa che, in quanto munita di procura, agisce come rappresentante della stessa sul territorio.
La possibilità di operare legittimamente nei termini descritti è tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni di seguito illustrate, che ne costituiscono la naturale conseguenza e ne garantiscono la coerenza con la disciplina sull'intermediazione assicurativa:

  • al fine di assicurare la necessaria trasparenza, le imprese e gli intermediari dovranno prevedere adeguate procedure di registrazione amministrativa e contabile che consentano l'attribuzione della produzione al broker;
  • sotto il profilo dell'informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento, detto obbligo grava sull'intermediario che entra in diretto contatto con il cliente, vale a dire il broker;
  • tenuto conto che ciascun intermediario compie le attività proprie del ruolo che ricopre e quindi della sezione di appartenenza, trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di polizza di r.c. professionale, nel senso che ogni intermediario è tenuto a stipularla in proprio ed è responsabile per l'attività svolta;
  • ferma restando la possibilità per le imprese e gli intermediari che intervengono nel processo distributivo di disciplinare liberamente gli aspetti relativi alla remunerazione delle rispettive attività svolte, la circostanza che il broker scelga di stipulare le polizze attraverso un agente e non direttamente con la direzione generale della compagnia non potrà tradursi in alcun caso in un aggravio dei costi di distribuzione a carico degli assicurati;
  • il broker dovrà prestare particolare attenzione a non snaturare le sue caratteristiche di intermediario indipendente che agisce su incarico del cliente, circostanza che potrebbe ad esempio verificarsi ove lo stesso, trattando affari sempre con lo stesso agente, si trovasse a svolgere, di fatto, attività di collaboratore di quest'ultimo;
  • gli eventuali accordi che disciplinano i rapporti tra gli intermediari dovranno essere opportunamente adeguati per risultare coerenti con le modalità previste dalla presente comunicazione, anche sotto il profilo della ratifica da parte dell'impresa preponente degli accordi relativi all'incasso dei premi da parte del broker e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. b) del Regolamento.

In merito alla diversa ipotesi della possibilità per un agente di collaborare con un broker, rivolgendosi ad esempio a quest'ultimo per la stipulazione di polizze di rami che la propria compagnia mandante non esercita ed ottenendo per ciò un compenso, si osserva che in tal caso l'agente, anziché collocare prodotti sulla base del mandato ottenuto dalla compagnia come richiesto dall'art. 109, comma 2, lett. a) del Codice, di fatto procaccerebbe clienti al broker. Pertanto, si troverebbe nell'ipotesi tipica di collaboratore del broker, inteso come soggetto che procura allo stesso clienti dietro compenso e, conseguentemente, dovrebbe essere iscritto nella sezione E del registro, previa cancellazione dalla sezione A.
8.2. Può un broker c.d. "retail" iscritto nella sezione B del registro collaborare con un altro broker c.d. "wholesale" nella attività di intermediazione di polizze?
L'attività del broker grossista ("wholesale") - non disciplinata dalla normativa sull'intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei - consiste nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker c.d. "retail") che non riuscirebbe, da solo, ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati.
Ferme restando le considerazioni svolte al punto n. 1 in ordine alla collaborazione tra intermediari, è consentita la collaborazione tra il broker "retail" e il broker"wholesale", laddove quest'ultimo mette a disposizione del mercato, e dunque anche degli altri broker, la propria esperienza e coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli.
Nell'ambito di tale operatività, in particolare, ciascun intermediario eserciterà in proprio ed in piena autonomia l'attività che gli è propria: il broker dettagliante, con la consulenza del grossista, ricercherà le coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che non riuscirebbe altrimenti ad ottenere; il grossista, a sua volta, selezionerà prodotti o servizi da segnalare al dettagliante, fornendogli, con riguardo agli stessi, adeguata consulenza ed assistenza tecnica.
Infine, nell'allegato 7B il broker "retail" renderà adeguata informativa al cliente in ordine alla circostanza che si rivolgerà al broker "wholesale", in modo da assicurare, anche nell'ambito di tale collaborazione, il massimo rispetto dei principi posti dalla disciplina sull'intermediazione assicurativa in materia di informativa precontrattuale.

9.
PROMOTORI FINANZIARI
9.1. I promotori finanziari che operano all'interno di agenzie assicurative, e che quindi collocano prodotti assicurativi, sono tenuti a riprodurre tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla sezione E del registro visto che è già stata a suo tempo prodotta per l'iscrizione all'albo promotori finanziari oppure è sufficiente un'autocertificazione?
Il collaboratore che opera esclusivamente all'interno di agenzie assicurative non è tenuto all'iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all'attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D del registro.
Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora l'intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall'agente.
9.2. Un promotore finanziario che opera con proprio mandato per la compagnia e che collabora con un'agenzia con contratto autorizzato dalla mandante deve essere iscritto nella sezione E del registro?
Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora, al di fuori dei loro locali, con altri intermediari iscritti nel registro (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l'iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo r.c.auto.
È consentito svolgere attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di collaboratore di un intermediario assicurativo, senza essere titolare in proprio di
mandati agenziali. In tal caso, il promotore finanziario dovrà essere iscritto nella sezione E
del registro dall'intermediario che se ne avvale.

10. POLIZZE STIPULATE DA SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO
10.1. E' possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un "viaggio prenotato", ai sensi dell'art. 3, comma 6, punto 4 del Regolamento le polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l'autoveicolo noleggiato?
L'interpretazione della locuzione "viaggio prenotato" deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. e), punto ii) della Direttiva 2002/92/CE che, al fine di rendere operativa l'esclusione dell'applicabilità della disciplina dell'intermediazione assicurativa richiede che la polizza copra rischi connessi con "il viaggio prenotato presso l'intermediario".
Dalla condizione sopra evidenziata discende che la semplice stipula di un contratto di noleggio di autoveicoli non rientra nella nozione di "viaggio prenotato": infatti, appare evidente che la stipula di un contratto di autonoleggio ha ad oggetto il noleggio di un mezzo di trasporto e non la prenotazione di un viaggio.
La semplice possibilità di effettuare un viaggio, usufruendo direttamente in proprio del mezzo di trasporto preso a noleggio, non pare sufficiente per estendere la definizione di prenotazione di un viaggio fino a ricomprendervi il semplice noleggio del mezzo di trasporto.

11.TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
11.1. L'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - nel manifestarsi favorevole al pagamento cumulativo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nella sezione E del registro nel caso di diverse migliaia di collaboratori, ha tuttavia chiesto il benestare dell'ISVAP all'effettuazione del pagamento secondo dette modalità. È possibile per l'ISVAP questa modalità di pagamento?
Per quanto di competenza dell'ISVAP, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l'iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell'ISVAP, l'elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento.
La tassa di concessione governativa prevista dall'art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 è dovuta dalle persone fisiche e dalle società che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. La tassa è dovuta dalle persone fisiche che si iscrivono per la prima volta, anche nel caso in cui assumano la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione o rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società da iscrivere anch'essa nel registro, la quale paghi a sua volta la tassa di concessione governativa per la propria iscrizione.
Un soggetto che svolge attività di intermediazione per più di un intermediario iscritto nel Registro (nelle sezioni A, B o D) e che deve essere iscritto nella sezione E deve pagare la tassa di concessione governativa solo all'atto dell'iscrizione effettuata su domanda del primo intermediario che si avvale della sua collaborazione.
La tassa di concessione governativa non va pagata in occasione di successivi passaggi da una sezione all'altra del Registro.
La tassa ammonta ad euro 168,00 e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.
Il codice tariffa da utilizzare per le figure di intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori (sezioni C, D ed E) è il numero 8617 "Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni, non considerati nei codici tariffa precedenti, per l'esercizio di attività industriali e commerciali e di professioni, arti e mestieri".
Relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa in forma cumulativa per l'iscrizione in E di più collaboratori si rinvia a quanto indicato nel "quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato".

12. POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO EROGATI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
12.1. I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?
Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all'art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinate alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.
Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un'altra attività professionale principale all'interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.
Con riferimento agli obblighi di iscrizione previsti dal Regolamento, è da premettere che essi non riguardano coloro che, nella qualità di commessi ai sensi dell'art. 2210 c.c., offrano, all'interno di esercizi commerciali in cui i beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni, coperture assicurative accessorie a detti beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo. Ciò considerato che costoro ordinariamente svolgono mansioni ritenute dalla giurisprudenza meramente esecutive e prive di contenuto negoziale.
Dovranno essere invece iscritti nella sezione E del registro, in quanto collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti di vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo status, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente.
In questi casi, per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire all'acquirente - consumatore, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Regolamento, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D dovrà predisporre e l'addetto all'attività di intermediazione nel punto vendita distribuire ai commessi, una nota sinteticamente illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa accessoria al bene o servizio offerto al cliente, in modo che quest'ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza in fase prenegoziale.
La nota illustrativa da mettere a disposizione del cliente dovrà riguardare unicamente le predette coperture, restando inteso che ogni ulteriore e più approfondita informazione potrà essere fornita esclusivamente dall'addetto all'attività di intermediazione all'interno del punto vendita, in quanto iscritto nel registro, coperto dalla responsabilità patrimoniale dell'intermediario iscritto nella sezione D di cui è collaboratore e tenuto agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.
Resta inteso che ai clienti, oltre all'informativa circa la sussistenza del tipo di copertura abbinata al finanziamento, va consegnata la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 del Regolamento, del cui rilascio gli stessi clienti dovranno fornire attestazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Il responsabile iscritto nella sezione E del registro, inoltre, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, dovrà garantirne l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Dell'assunzione di responsabilità è predisposta e conservata adeguata formalizzazione.
La menzionata ricostruzione attiene a coperture assicurative intese a garantire al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione dell'acquirente - consumatore, furto o perdita di strumenti di pagamento connessi ad operazioni di credito al consumo, ovvero ad altre coperture la cui accessorietà rispetto al credito sia attestata da apposite clausole di vincolo a favore del finanziatore o dalla designazione di quest'ultimo quale beneficiario della prestazione assicurativa.
La soluzione sopra illustrata può valere anche nel caso di offerta di coperture assicurative accessorie all'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili, che assicurino la preservazione del valore economico del bene acquistato o prevedano coperture assicurative riferite al mutuatario che abbiano la finalità di garantire il recupero del credito; ciò sempre a condizione che l'attività di intermediazione assicurativa venga svolta da un soggetto specificamente individuato come responsabile dell'attività intermediativa, dovendo lo stesso conseguentemente iscriversi nella sezione E del registro quale collaboratore dell'intermediario di cui alla sezioni A, B o D con i connessi obblighi di legge (formazione professionale, responsabilità patrimoniale dell'intermediario).
Resta ferma la facoltà di questo soggetto di avvalersi, nei limiti sopra precisati, di commessi o ausiliari.
Quanto al requisito della professionalità necessario ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, è possibile che i soggetti individuati come responsabili dell'intermediazione assicurativa nei singoli punti di vendita o di erogazione abbiano di fatto svolto tale attività, anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento e, dunque, che soddisfino sul piano sostanziale la previsione dell'art. 70, per aver maturato la specifica esperienza nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del citato art. 70. Trattandosi di valutazione da effettuare in concreto, il possesso del requisito in parola può attestarsi unicamente attraverso una apposita dichiarazione dell'intermediario iscritto nella sezione D del registro con il quale l'intermediario collabora.

13. INTERMEDIARI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
13.1. Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino possono svolgere attività di intermediazione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l'iscrizione nel RUI?
Il Codice delle assicurazioni (art. 109, comma 1) e il Regolamento n. 5/2006 consentono l'iscrizione nel registro agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno la residenza o la sede legale in Italia.
È inoltre prevista l'annotazione in un elenco annesso al registro degli intermediari residenti o con sede legale in altri Stati membri dell'UE, iscritti nel registro dello Stato membro di origine ed ammessi ad esercitare in Italia l'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, attraverso una procedura di notifiche fra Autorità di vigilanza.
Sulla base di tali previsioni, un intermediario cittadino sammarinese (anche se già iscritto nel registro della Repubblica di San Marino) per operare nel territorio della Repubblica italiana sarebbe tenuto a trasferire la residenza in Italia e, se società, la sede legale, al fine di iscriversi nel registro italiano. Ciò in quanto a detti soggetti non può applicarsi la disciplina relativa agli intermediari comunitari.
Tuttavia, in virtù di accordi intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ragione della contiguità territoriale che li lega (legge 6 giugno 1939, n. 1320 - che ha dato esecutorietà alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino) e delle previsioni normative in materia di iscrizioni in albi, elenchi o registri non oggetto di armonizzazione comunitaria (art. 16 legge n. 526/1999 e Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000), che equiparano il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, si ritiene che l'iscrizione degli intermediari sammarinesi nel registro possa avvenire subordinatamente all'elezione in Italia di un domicilio professionale.
Infatti, la ratio sottesa alla previsione che impone la fissazione della residenza in Italia può considerarsi soddisfatta - trattandosi di aspetti non armonizzati dalla direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, in quanto attinenti a Stati terzi - attraverso la presenza di un presidio con carattere di stabilità idoneo a consentire l'espletamento da parte dell'ISVAP delle funzioni di vigilanza.
Analogamente, con riferimento alle società con sede legale in San Marino, si ritiene di consentirne l'iscrizione nel registro a condizione che le stesse abbiano una sede operativa o un ufficio in Italia, intesi come luogo ove sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia prevista dalla normativa vigente, anche al fine di consentire l'esercizio delle predette funzioni di vigilanza.
L'impostazione sopra descritta risulta peraltro coerente con quanto previsto nel Regolamento n. 2007-02 emanato dalla Banca Centrale di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa che all'art. 27, nel disciplinare l'accesso nella Repubblica di San Marino degli intermediari assicurativi esteri, richiede, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, la presenza di una sede dove reperire la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

14. INTERMEDIARI COMUNITARI
14.1. Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l'attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?
Ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle assicurazioni e dell'art. 4 del Regolamento n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D.
In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice delle assicurazioni e dall'art. 33 del Regolamento n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l'operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d'origine.
Tuttavia, al fine di non frapporre ostacoli al regime di libera circolazione degli intermediari previsto dalla Direttiva 2002/92/CE e di evitare disparità di trattamento rispetto ad intermediari italiani ai quali, sulla base della normativa di altri Stati membri, potrebbe essere consentito di operare in detti Stati attraverso collaboratori ivi iscritti e residenti, è possibile ritenere che all'intermediario comunitario abilitato ad operare in Italia attraverso il sistema di notifiche sia consentito di avvalersi per l'attività fuori sede di collaboratori con residenza o sede legale in Italia, i quali, in quanto tali, dovranno essere iscritti alla sezione E del registro
e saranno pertanto tenuti all'integrale rispetto della normativa italiana.
Tale possibilità trova fondamento nella considerazione che la formulazione dell'art. 109, comma 2, lett. e) del Codice delle assicurazioni (che riconduce letteralmente l'iscrizione nella sezione E ai soli collaboratori degli iscritti nelle sezioni A, B o D) è legata alla circostanza che tale norma disciplina la struttura del registro italiano e dunque degli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia. Non potendosi, per le motivazioni succitate, precludere agli intermediari comunitari di avvalersi di collaboratori italiani, è da riconoscere in capo ai primi - ai fini della sussistenza della legittimazione a richiedere l'iscrizione dei collaboratori italiani - una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli iscritti nelle sezioni A, B e D.
L'obbligo di iscrizione dei collaboratori italiani nella sezione E, anche se in qualità di collaboratori di un intermediario UE, continua a trovare fondamento nell'art. 108, comma 1 del Codice, che riserva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in Italia da parte di soggetti residenti in Italia ai soli iscritti nel registro.
In considerazione di quanto sopra, l'operatività degli intermediari comunitari attraverso collaboratori italiani potrà pertanto avvenire alle seguenti condizioni:
- l'intermediario comunitario che intende svolgere l'attività in Italia ed avvalersi di collaboratori italiani, fermo restando che lo stesso può in ogni caso operare decorsi 30 giorni dalla notifica (art. 116, comma 2 del Codice delle assicurazioni), deve presentare domanda di iscrizione nella sezione E del registro per i collaboratori italiani, con conseguente attesa del termine per il completamento dell'istruttoria; a tal fine possono essere utilizzati gli schemi di domanda allegati al Regolamento opportunamente modificati nella parte relativa ai dati dell'intermediario richiedente;
- l'intermediario deve attestare, nella domanda di iscrizione, che l'attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analoga forma di garanzia ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE;
- l'intermediario comunitario dovrà assumersi, con atto adeguatamente formalizzato e conservato, la piena responsabilità dell'attività posta in essere dal collaboratore, analogamente a quanto previsto dall'art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D;
- i collaboratori dovranno, al pari di tutti gli iscritti in E, rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, nella sezione E del registro verrà data evidenza del rapporto intercorrente con l'intermediario comunitario a fini di trasparenza nei confronti del consumatore.






OBBLIGHI INTERMEDIARIO per operare nel settore R.C.Auto

Dal 1 ottobre 2008 è entrato in vigore il Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 relativo alla “Trasparenza dei Premi e delle Condizioni di Contratto delle Polizze R.C. Auto”.
Il Regolamento reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che attribuisce all’ISVAP il potere di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari in materia di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto relativamente all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
Tale regolamento, volto a tutelare gli utenti, comporta una serie di obblighi per compagnie assicurative e intermediari.
Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell’offerta di prodotti assicurativi relativi alla RCA obbligatoria le imprese assicurative
devono mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:

a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
b)
le condizioni generali e speciali di polizza;
c)
il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

In particolare nella predisposizione del preventivo gratuito personalizzato, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.
Il
preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio ed indica:
a) il premio globale richiesto per la copertura;
b) la misura della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati(la provvigione è espressa in valore assoluto, inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale);
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario.
Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall’impresa, che ne consenta l’identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.

Il
preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso.
Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l’impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.
In particolare nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza il preventivo rilasciato sul sito internet deve contenere, oltre ai requisiti previsti per quello rilasciato dall’agenzia e ad altri requisiti specifici, l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario.

Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l’indicazione:
a) del premio globale corrisposto per la copertura;
b) della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario con essa operante in rapporto diretto;
c) la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;
d)dell’eventuale sconto complessivamente applicato.




Ulteriori obblighi informativi sono previsti per i broker

Gli intermediari che operino in rapporto diretto con l’impresa devono portare a conoscenza dell’utenza i nominativi delle imprese delle quali offra i prodotti di R.C. Auto, nonché i livelli provvigionali dalle stesse riconosciutigli.
L’informativa deve essere idonea a consentire l’immediata confrontabilità dei dati e deve essere affissa, o resa comunque disponibile, presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico oppure mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo.






OBBLIGHI DI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE


La
Legge 580/93 ha istituito il Registro delle imprese, che riunisce due precedenti Registri: il Registro delle società, tenuto dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali, ed il Registro ditte tenuto dalle Camere di commercio.
Il Registro delle imprese è istituito in ogni provincia e garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. Si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale; il D.Lgs. 96/2001 ne ha aggiunta una ulteriore per le Società tra avvocati.
L’iscrizione si deve effettuare al momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società avviene secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile.
Nel Registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività.
Annesso al Registro delle imprese è il
REA, Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti.
Chi è tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al REA ha la possibilità di aprire una Posizione Iva o dichiarare la cessazione della propria attività direttamente presso la Camera di commercio.
Spetta poi all’ufficio del Registro imprese trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione dell’avvenuta operazione all'interessato.
Le società devono trasmettere le pratiche al Registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico.
Le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al Registro delle imprese della propria Camera di commercio.
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese devono versare il diritto annuale alla Camera di commercio territorialmente competente.
Il pagamento – in cifra fissa, in base al fatturato, per le nuove imprese – avviene con il modello F24 entro la data fissata per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.


Redditi da lavoro autonomo


Ritenuta d'acconto
In questa fattispecie, la ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sui compensi addebitati dai lavoratori autonomi nei confronti dei titolari di una Partita Iva (imprese o liberi professionisti).
In questo modo, il soggetto debitore riveste il ruolo di sostituto d'imposta, effettuando il versamento all'erario in sostituzione del professionista, al quale viene detratta una parte della sua prestazione.
L'
aliquota ordinaria della ritenuta d'acconto corrisponde al 20% dell'imponibile, ma vi sono deroghe per alcune operazioni e per particolari categorie professionali (ad esempio è il 23% sul 50% dell'imponibile per le fatture di provvigioni).
Il debitore del lavoratore autonomo non pagherà l'intero ammontare fatturato, ma la differenza al netto della ritenuta.

Versamento della Ritenuta d'acconto
Il versamento all'erario della ritenuta deve essere effettuato tramite il Modello F24 con i termini previsti per la liquidazione delle altre imposte, ovvero generalmente entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (se il 16 cade di sabato o domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo), compilando la "sezione erario", e indicando normalmente il codice tributo 1040 (1038 per le fatture di provvigioni), il mese e l'anno in cui è stato pagato il compenso dovuto
Certificazione ritenute d'acconto
Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo
, ad ogni lavoratore autonomo al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente è obbligatorio inviare una certificazione indicante l'avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata.

Modello 770
Le certificazioni dei pagamenti effettuati ai lavoratori autonomi devono essere allegate al Modello 770 dei sostituti di imposta.
Gli estremi di queste certificazioni devono essere indicati nel Modello 770 Semplificato all'interno del quadro "Comunicazione dati lavoro autonomo".
Gli estremi dei versamenti effettuati a mezzo modello F24 devono essere indicati all'interno del quadro ST, sia nel caso si sia optato per il modello 770 Semplificato, che nel caso si sia utilizzato il 770 Ordinario


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