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REGOLAMENTO ISVAP “ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI”
Il 1 luglio 2007 sono entrate in vigore, tra le altre, le norme che regolano il principio di adeguatezza dei contratti assicurativi sancito dall’art. 120 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 52 del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Al broker risulta applicabile il successivo comma 2 dell’art. 52 del Regolamento Isvap che disciplina gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari, compresi i broker, per il rispetto del principio di adeguatezza dei contratti proposti.
Le fonti normative sono comunque le seguenti:
L’art. 120 comma 3 del Codice ha stabilito che “In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione”, demandando al successivo comma 4, all’Isvap, la disciplina delle regole informative e di condotta da osservare nell’offerta dei contratti assicurativi.
Nell’art. 52 del Regolamento l’Isvap specifica, tra l’altro, al comma 2, che l’adeguatezza è da valutarsi “in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente”.
Da tali disposizioni si deduce che l’adeguatezza costituisce un principio basilare al quale il broker deve attenersi nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente.
La compilazione di eventuali documenti attiene alle modalità previste per valutare l’adeguatezza, così come previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 52, laddove si prescrive che gli intermediari raccolgano dal contraente “ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto…..” e “acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.”
La conservazione di prova documentale è imposta dal comma 4 anche per la dichiarazione del rifiuto di fornire le informazioni richieste – che deve essere sottoscritta dal contraente – e per l’informazione finale fornita dall’intermediario – da sottoscriversi sia dal contraente che dal broker.
Dai principi sopra esposti deriva che l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza dei contratti è posto dalla normativa in capo al broker, che è tenuto ad applicare, secondo le proprie competenze e professionalità, le modalità specificate e che è il soggetto incaricato di fornire l’informativa relativa al contratto intermediato e alla sua adeguatezza.
In funzione di quanto precede, informiamo che, grazie all’eccellenza tecnica dei nostri consulenti, INSURANCE SCHOOL è in grado di elaborare su indicazione del broker, qualsiasi schema di “questionario sull’adeguatezza” relativo alla raccolta di informazioni per ogni tipologia di rischio da assicurare.
Inoltre INSURANCE SCHOOL ha già predisposto una serie di “questionari sull’adeguatezza” che, a secondo dei casi, potranno essere integrati da specifici questionari tecnici o da informazioni supplementari.
Appena disponibili, i questionari verranno pubblicati sul sito Web (Area riservata) e potranno essere consultati e scaricati dai nostri clienti per essere compilati e trasmessi alle Compagnie allo scopo di ottenere preventivi e quotazioni.
Evidenziamo che se il cliente, per motivi personali o di riservatezza, non vuole fornire una o più delle informazioni richieste sui questionari potrebbe risultare pregiudicata la valutazione sull’adeguatezza del contratto proposto in base alle sue esigenze assicurative.
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